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Il provvedimento stabilisce che le Banche e Poste Italiane Spa debbano operare una ritenuta alla fonte pari al 10% degli importi dei bonifici con i quali i beneficiari delle agevolazioni fiscali pagano le imprese esecutrici dei lavori.
L'articolo 25 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n° 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" prevede una nuova misura antievasiva che sfrutta le dichiarazioni relative alle agevolazioni fiscali del 36% sulle ristrutturazioni edili e del 55% per il risparmio energetico.
Il provvedimento stabilisce che le Banche e Poste Italiane Spa debbano operare una ritenuta alla fonte pari al 10% degli importi dei bonifici con i quali i beneficiari delle agevolazioni fiscali pagano le imprese esecutrici dei lavori.
La procedura prevista dall’articolo sopra citato è entrata in vigore a partire dl 1 luglio 2010.
Il provvedimento è arrivato tardivo e stabilisce che la ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (36%).
- spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n 296 e successive modificazioni (55%).
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